Art. 3.

      1. Al fine di assicurare i benefici previsti dall'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2008 al personale di cui alla presente legge, comunque in quiescenza, è estesa la trattenuta in conto entrata del Tesoro, con una quota percentuale pari al 50 per cento della trattenuta applicata al personale in servizio.